Introduzione
Con la formula ‘crisi d’impresa’ definiamo la situazione di difficoltà di un’impresa dovuta all’incapacità irreversibile di produrre flussi di reddito o di cassa così come l’aumento del rischio determinato dalle strategie aziendali attuate.
La vecchia Legge fallimentare
Il fallimento, termine noto a tutti, è sempre stato l’incubo della grande maggioranza degli imprenditori.
Siamo qui oggi per dichiarare la morte del termine e del concetto, cosi come comunemente conosciuto, di fallimento.
Ebbene si il termine fallimento è finito al bando e il regio decreto del 1942 completamente rivoluzionato.
La pratica acquisita da diversi anni nei tribunali di tutto lo stivale ha partorito non solo cambiamenti formali, ma anche strutturali che porteranno ad una modifica delle pratiche messe in atto in materia di crisi d’impresa.
Il nuovo scenario della crisi d’impresa
Il testo della Riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha visto la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019.
La Riforma del codice della crisi d’impresa è stata redatta con l’obiettivo di rivedere, in maniera organica, la disciplina delle procedure concorsuali.
I soggetti interessati dalla Riforma: Nomina dell’organo di controllo.
Dal Codice della crisi arriva l’input di intercettare i primi segnali di difficoltà. Non c’è soltanto il bilancio sotto la lente dell’organo collegiale o monocratico.
Inizialmente si ampliava la platea delle imprese interessate dal procedimento di nomina, ma, a seguito dell’approvazione del decreto ‘salva-cantieri’ queste misure sono state ridefinite escludendo le piccole imprese da tali soggetti.
Per un maggior approfondimento rimandiamo all’articolo contenuto nel nostro blog ‘Crisi d’impresa: i soggetti interessati’.
Qui di seguito un breve specchietto che riassume i principiali obblighi per i soggetti interessati:

Il concetto di imprese minori
Tra le norme che entreranno in vigore entro il 14 agosto 2020 c’è quella che applicherà gli strumenti di allerta anche per le imprese minori (articolo 12). Si pone quindi il problema di individuare quali siano i requisiti che identifichino le imprese cosiddette minori.
Per essere definite minori, le imprese devono congiuntamente presentare questi tre requisiti:
-Situazione debitoria inferiore a 500.000 euro;
-Attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti;
-Ricavi inferiori a 200.000 euro per i tre esercizi precedenti.
I soggetti interessati dalla Riforma: Art.3 e modifica dell’art.2086 del codice civile.
Citiamo qui di seguito l’art. 3 della norma.
Doveri del debitore
1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
E qui di seguito quanto modificato dall’Art. 375 dell’Art.2086 del codice civile:
«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Cosa si può percepire da quanto sopra citato?
Ogni impresa indipendentemente da dimensione e natura giuridica, fatto salvo per alcune esclusioni definite nell’Art.12, avrà la necessità di cambiare assetto e di strutturare un’attività di monitoraggio continuo della propria situazione.
Indici predittivi e procedure
Costituiscono indicatori di crisi d’impresa gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore. In primo luogo si deve tener conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
Tempestività della segnalazione
A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, sulla base di quanto previsto nell’articolo 24.
A tal proposito, l’articolo 24 del codice prevede le casistiche in cui la segnalazione non sia considerata tempestiva. Tutto ciò nell’ottica che la prevenzione della crisi ne riduca l’entità e permetta, agli organi preposti, di poter intervenire in maniera più efficace per porvi rimedio.
Innanzitutto la segnalazione non è tempestiva se si propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
-L’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
-L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
-Il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3.
Gli indici predittivi
Nell’individuare gli indici predittivi un lavoro importante è svolto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC). Quest’organo dovrà, ogni tre anni, stilare un pacchetto di indici che riveli una “ragionevole presunzione dello stato di crisi”.
Schema degli indici predittivi elaborati dal Consiglio

Il documento del CNDCEC sugli indici del 26 ottobre 2019
Il CNDCEC, con il comunicato stampa del 26 ottobre 2019 sulla crisi d’impresa inviato al MISE, ha diramato le ultime direttive necessarie al completamento del quadro sugli indici di allerta. Il consiglio ha istituito un gruppo di lavoro ristretto per conferire rigore all’analisi commissionata senza ricorrere a mediazioni che avrebbero inficiato la bontà del dato finale.
Ciò che si è voluto sottolineare come elemento di criticità preliminare alla situazione di crisi afferisce in primo luogo alla presenza di ritardi reiterati nei pagamenti. Secondariamente si valuta la presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore alla soglia definita per legge, e la mancanza di flussi finanziari che possano sostenere i debiti per il semestre successivo.
Nell’analisi ha trovato applicazione il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) come strumento principale e primo, precedente all’impiego degli indici. Solamente se non fosse disponibile il DSCR questi troverebbero la propria applicazione con una discrezionalità di soglia dovuta al settore merceologico dell’azienda in analisi.
I cinque indici elaborati dal CNDCEC:
-Sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato);
-Adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali);
-Ritorno liquido dell’attivo (cash flow/attivo);
-Indice di liquidità (attività breve termine/passivo breve termine);
-Indice di indebitamento previdenziale e tributario.
Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati
L’articolo 15 del codice della crisi d’impresa stabilisce che anche Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione siano coinvolti come soggetti segnalanti.
Questi infatti hanno l’obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore della pericolosità della sua situazione.
Tali soggetti devono comunicare all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante.

Le procedure previste dal codice
Il nuovo codice della crisi ha previsto diversi tipi di procedure per far fronte alla possibile situazione di insolvenza:
-Accordo di ristrutturazione dei debiti;
-Composizione assistita della crisi;
-Transazione fiscale;
-Piani attestati di risanamento;
-Allerta;
-Liquidazione giudiziale.
Accordo di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sono soggetti ad omologazione.
Va presentato un piano conforme a quello dei piani attestati e consentono modifiche in caso vi siano circostanze che lo giustifichino.
Composizione assistita della crisi
La procedura consente al debitore di rivolgersi all’Ocri che lo coadiuva nella trattava e nello sviluppo della strategia complessiva. Vi è possibilità di chiedere una proroga di 3 mesi se sussistono validi motivi. L’accordo ha uguale efficacia del piano attestato di risanamento con i conseguenti corollari in termini di esenzione dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione.
-Attivazione: solo il debitore può attivare la procedura che ha come presupposto la ristrutturazione del debito.
-Relazione: il collegio chiede al debitore una relazione aggiornata sulla situazione, se il debitore vuole può fare istanza per far redarre la relazione al collegio.
-Segretezza: qualora si sviluppi un’accordo solo i sottoscrittori possono chiederne copia all’Ocri.
Transazione fiscale
Prima degli accordi di ristrutturazione il debitore può proporre una transazione. Il tutto deve essere più conveniente rispetto alla liquidazione e attestato da un professionista indipendente. Se il debitore non paga per oltre 90 giorni ogni singola scadenza la transazione è risolta.
Piani attestati di risanamento
L’imprenditore può predisporre un piano che viene regolato dal nuovo codice per forma e documentazione da allegare. Il piano andrà attestato da un professionista indipendente e potrà su richiesta essere pubblicato sul registro imprese.
Allerta
L’imprenditore ha obblighi organizzativi che possono far emergere stati di crisi che occorrono nella valutazione dello stato di possibile insolvenza.
Allerta, obblighi degli organi di controllo societari
Devono verificare se l’impresa ha l’assetto organizzativo adeguato e sono obbligati a segnalare in primis all’impresa e eventualmente all’Ocri lo stato dell’impresa.
Allerta, obblighi dei creditori pubblici qualificati
AE, Inps e AeR per i primi due con pena inefficacia del titolo di prelazione per il terzo con pena inopponibilità delle spese devono segnalare la presenza di rilevanti crediti. Vi saranno poi diverse opzioni per il debitore.
Liquidazione giudiziale
Non si parla più di fallimento come procedura ultima del codice della crisi d’impresa bensì di liquidazione giudiziale. Questa modifica apparentemente solo lessicale cela invece una profonda rivisitazione di un’attività che porta con sé un’alta percentuale di rischio. Si è tentato di liberare l’imprenditore dal stigma del fallimento per come era concepito precedentemente così come di sollevarlo da una possibile colpa o dolo.
La procedura viene rivista ed uniformata per tutti i soggetti che sono legittimati ad agire. Nel procedimento devono confluire tutte le domande e le istanze di creditori, pubblico ministero ed editori per adottare una soluzione appropriata alla situazione di crisi. Questo sistema si utilizza indipendente dalla natura giuridica del soggetto debitore escludendo solo gli enti pubblici.
Il ruolo del pubblico ministero
Il ruolo svolto dal pubblico ministero vene potenziato rendendolo autorizzato a presentare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni occasione che abbia notizia dello stato di insolvenza così come qualsiasi autorità giudiziaria, come sancito dall’articolo 38 del codice della crisi.
La continuità aziendale
Per favorire la continuità aziendale sono state introdotte modifiche all’esercizio provvisorio d’impresa autorizzando il curatore a proseguire, per limitati rami d’azienda, l’esercizio commerciale. Rimane inteso che il proseguimento non arrechi pregiudizio ai creditori. Se i curatore subentrerà in contratti pendenti saranno prededucibili solo i crediti maturati dall’inizio della procedura come stabilito dall’articolo 172.
Il ruolo del giudice
Al giudice delegato sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo e non più direttive. Ha la facoltà di determinare le modalità di liquidazione sostituendo in questo ruolo il curatore che fino ad oggi si riservava questa possibilità.
Lo scenario
Ci troviamo quindi di fronte ad un vero e proprio cambio di paradigma, una rivoluzione che interesserà trasversalmente tutte le imprese di tutti i settori e le diverse nature giuridiche. Una domanda sorge spontanea: Siamo pronti?
Ctrlrisk offre servizi di analisi della Centrale dei Rischi e ancora oggi questo strumento lo considerano a puro uso e consumo del mondo bancario. La possibilità non è solo quella di verificare le criticità ed elencarle, ma in aggiunta di ottenere indicazioni su come migliorare la gestione dei rapporti bancari. Questo porterà ad allinearsi alla norma e poter più facilmente avere accesso al credito, migliorare le condizioni bancarie e mantenere le linee concesse.